Statuto
STATUTO ASSOCIAZIONE "MOTORRADCLUBTRENTINO "
Rovereto, il 25/12/2017
ART.1
1. E' costituita , nel rispetto del codice civile, del decreto legislativo 4
dicembre 1997 n. 460 e della legge 7 dicembre 2000 n. 383, l'Associazione "MOTORRADCLUBTRENTINO"
, nel seguito definita associazione.
Art.2
a. L'associazione ha sede presso il domicilio indicato nell'atto costitutivo.
b. Il trasferimento della sede sociale non comporta la modifica dello statuto
Art. 3
a) La durata dell'associazione è illimitata.
b) Il suo scioglimento può essere disposto soltanto con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati.
c) In ogni caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione dovrà essere
sudiviso tra tutti gli associati tesserati nell'anno in corso.
Art. 4
L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue
le seguenti finalità:
a) promozione e diffusione della cultura turistica in moto in Italia e
all'estero;
b) incentivare il concetto di mototurismo responsabile con particolare attenzione
alla natura e ai delicati ecosistemi presenti in Italia e all'estero;
c) promuovere, organizzare e gestire uscite mototuristiche nel rispetto del
codice stradale;
d) gemellaggi con gruppi di mototuristi italiani e stranieri;
e) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive,
con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
f) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al
raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e
dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.
Art. 5
Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
b) il Consiglio Direttivo costituito dai 4 Soci nominati dall'assemblea;
c) il Presidente.
Art. 6
Il tesseramento viene essere rinnovato previa versamento della quota
associativa che di anno in anno verrà decisa dal Consiglio Direttivo. I "Soci",
accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie
le finalità.
Art. 7
a) Tutte le cariche associative hanno la durata di tre anni e possono essere
confermate.
b) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del periodo decadono
allo scadere del periodo medesimo.
Art. 8
La qualifica di "Socio " dà diritto a partecipare alle attività Sociali secondo
le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I "Soci " hanno il dovere di
difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole
dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa
aderisce.
L'ammissione a "Socio " è subordinata all'accoglimento della domanda da parte
del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui
decisione non è ammesso appello. Questa domanda dovrà essere scritta e potrà
essere consegnata via posta, a mano ad un Socio del Consiglio Direttivo, via
mail. L'ammissione a "Socio " è inoltre subordinata al compimento dei
diciottesimo anno di età del richiedente.
Art. 9
Durante manifestazioni, uscite mototuristiche ed ogni altra iniziativa, ogni
Socio, è tenuto ad avere un comportamento rispettoso del codice stradale, a non
mettere in situazioni di pericolo gli altri partecipanti, a mantenere un
comportamento corretto. Ogni mezzo motorizzato dovrà essere in ordine con il
Codice Stradale, munito di regolare assicurazione RCA.
Art. 10
L'Associazione "MOTORRADCLUBTRENTINO
" declina ogni responsabilità civile e penale, per danni, guasti e qualunque
problema ai mezzi utilizzati dai Soci, a cose e/o persone. Pertanto ogni Socio,
è responsabile civilmente e penalmente delle proprie azioni. Se ne deduce che
qualunque danno a cose e/o persone,
guasti e qualunque problema possa insorgere sono a carico dei Soci responsabili
direttamente secondo il Codice Civile e il Codice Penale.
Art. 11
a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito;
b) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi
di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa;
c) Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.
Art. 12
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative di tutti i Soci
determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di
privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali
attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità
associative. La quota associativa è di € 20 per i soci ordinari e € 15 soci
affiliati rivalutabile annualmente a discrezione del consiglio Direttivo.
Art. 13
Tutti i Soci, cessano di appartenere all'Associazione quando:
a) per dimissioni volontarie comunicate al Consiglio Direttivo a mezzo lettera
o mail;
b) per morosità, il Socio infatti che non provvederà al pagamento della quota
associative entro 30 gg. dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso
dall'Associazione;
c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute
disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta
costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
Art. 14
L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo
dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie
dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua. I
Soci potranno essere rappresentati da altri previa lettera di avviso. Vale
l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio
del voto singolo.
Art. 15
La convocazione dell'Assemblea dei Soci ordinaria avverrà normalmente entro il
31/03 di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto
consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso.
La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta solo dal Consiglio Direttivo
a seguito della propria deliberazione. In tal caso, la stessa dovrà essere
convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente
del Consiglio Direttivo.
Art. 16
La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire tramite convocazione
scritta dal Presidente inviata via mail, pubblicata sul sito web www.motorradclubtrentino.webnode.it.
e sulla pagina Facebook dell'Associazione. Sia l'Assemblea ordinaria che quella
straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei Soci, non
sono ammessi le deleghe.
Art. 17
Spetta all'Assemblea dei Soci :
a) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo
b) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto da ciascun Socio del
Consiglio Direttivo.
Art. 18
Le eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere discusse e
deliberate dall'Assemblea dei Soci. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto
favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Art. 19
A scadenza mandato l'Assemblea dei Soci nominerà, oltre al Presidente, il
segretario ed il Tesoriere ed altri eventuali incaricati.
Art. 20
Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per morosità e indegnità, in
conformità a quanto stabilito nel presente statuto.
c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci aderenti
durante l' attività Sociale;
d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i Soci, che si
dovessero rendere necessari;
e) redigere il regolamento dell'Associazione;
f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea
dei Soci, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative
annue;
g) programmare le attività dell'Associazione rispettando le direttive e le
finalità dell'Associazione stessa.
Art.21
La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere
sciolta se non in base alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci a voto
unanime.
Art. 22
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa
l'Associazione MOTORRADCLUBTRENTINO[a1]
verranno attribuiti ad una Associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea dei
Soci avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa e/o a un ente di
beneficenza scelto dalla stessa Associazione.
Art. 23
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del
Codice Civile e del Codice Penale.
Art. 24
Per modifiche anagrafiche dei Soci, modifiche allo Statuto, aggiornamento
annuale delle cariche dell'Associazione, variazioni sulla quota associativa per
i soci ed i "Soci Simpatizzanti", potranno essere aggiunte pagine, anche
scritte a mano, in calce allo statuto stesso, con le relative modifiche purché
controfirmate da tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 25
Viene depositato il logo dell'associazione, come da immagine sotto, con divieto
assoluto di riproduzione
da parte di nessuno senza l'autorizzazione scritta dell'associazione.

Letto e firmato
Il Presidente
Galli Andrea